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UNIONE NAZIONALE DEGLI
AVVOCATI D’ITALIA
ATTO COSTITUTIVO
In Bari il 6 dicembre
1963 nella redazione di "Giustizia Nuova" e sotto gli auspici
del Patrono S. Nicolò di Bari viene costituita la Unione Nazionale
degli Avvocati d’Italia.
Ne sono promotori e
fondatori gli avvocati e i procuratori di seguito sottoscritti che si
impegnano ad osservare le norme statutarie che verranno al più presto
emanate.
Scopi essenziali della
Unione dovranno essere:
1) Lo studio, la
divulgazione e l’effettiva realizzazione delle regole deontologiche
professionali.
2) Il miglioramento della
preparazione tecnica della classe, a cominciare dalla vita
universitaria.
3) L’affiancamento dell’attività
degli Ordini Professionali e del Consiglio Nazionale Forense.
4) L’affratellamento
fra gli Avvocati d’Italia e fra gli stessi e tutti gli operatori di
giustizia.
5) Lo
studio dei mézzi occorrenti per il conseguimento di una giustizia
moderna ed efficace.
6) L’assistenza morale
e tecnica ai giovani.
7) Ogni iniziativa che
valga a migliorare le condizioni degli operatori di giustizia.
8) La creazione di
Circoli Giuridici in ogni centro.
9) L’affiancamento all’opera
del Legislatore nella formazione delle leggi.
10) Lo sviluppo dei
rapporti fra gli Avvocati e i Magistrati e fra gli Avvocati e tutti gli
altri liberi professionisti.
Su queste premesse si
procederà alla formazione dello statuto, che prevederà e disciplinerà
la costituzione di sezioni nei vari centri giudiziari.
L’organizzazione dell’Unione
sarà ispirata al criterio della cooptazione.
Del che il presente
verbale costitutivo che viene sottoscritto come segue:
DEFINIZIONE DELL’
UNIONE
Art. 1 L’Unione degli
Avvocati d’Italia - U.D.A.I. - è un’associazione
senza finalità politiche tra gli avvocati, i procuratori e i praticanti
procuratori abilitati che esercitano con continuità la professione
forense.
Art. 2 L’unione ha lo
scopo della difesa degli interessi còllettivi e dell’etica
professionale. Essa, perciò, si propone:
a) lo studio, la
divulgazione e l’effettiva realizzazione delle regole deontologiche
professionali;
b) il miglioramento della
preparazione tecnica della classe;
c) l’affiancamento all’attività
degli Ordini Professionali e del Consiglio Nazionale Forense;
d) l’affratellamento
degli Avvocati d’Italia tra loro e con tutti gli altri operatori di
giustizia, nonché lo sviluppo dei rapporti con gli altri liberi
professionisti;
e) lo studio dei mezzi
occorrenti per il conseguimento di una giustizia moderna ed efficace;
f) l’assistenza morale
e tecnica ai giovani professionisti;
g) ogni iniziativa che
valga a migliorare le condizioni degli operatori di giustizia;
h) la creazione di
Circoli Giuridici in ogni centro.
SEDE E SEZIONI
Art. 3 L’Unione degli
Avvocati d’Italia ha sede in Bari. Potrà costituire Sezioni in tutte
le città sedi di Tribunale o di Pretura.
ORGANI DIRETTIVI
Art. 4 Organi direttivi
dell’Unione sono:
a) il Presidente;
b) il vice-Presidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Consiglio
Direttivo.
Organi direttivi delle
singole Sezioni sono:
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) il Consiglio
Direttivo.
COLLEGIO DEI PROBI
VIRI
Art. 5 Il Collegio dei
Probiviri dell’Unione è composto da tre membri, eletti dall’assemblea
degli associati, e resta in carica per tre anni.
Art. 6 Si entra a far
parte dell’Unione su domanda del richiedente e delibera del Consiglio
Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 7 Gli associati
eleggono il Consiglio Direttivo, costituito da undici Consiglieri, i
quali eleggono a maggioranza il Presidente, il vice-Presidente, il
Segretario e il Tesoriere.
Gli associati delle singole Sezioni eleggono il Consiglio Direttivo
della Sezione, costituito da sette Consiglieri nelle sedi di Tribunale e
da cinque Consiglieri nelle sedi di Pretura. Il Consiglio elegge a
maggioranza il Presidente e il Segretario.
I Consiglieri dell’Unione e delle singole Sezioni decadono dalla
carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze
consecutive. In tal caso subentra il primo dei non eletti.
Art. 8 Il Consiglio
Direttivo dell’Unione e delle singole Sezioni dura in carica tre anni.
CONTRIBUTI
Art. 9 Ciascun associato è tenuto a versare il contributo annuale
determinato dal Consiglio.
Il contributo è destinato all’organizzazione e al funzionamento
dell’U.D.A.I. o della singola Sezione.
DECADENZA DEL SOCIO
Art. 10 L’associato che
si renda moroso nel pagamento dei
contributi o che, per qualsiasi motivo, cessi di eser-
citare effettivamente la professione forense, decade
da socio.
ESPULSIONE DEL SOCIO
Art. l1 L’espulsione di
un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Unione o della
Sezione di appartenenza in caso di comportamento in contrasto con le
norme deontologiche o con i principi dell’associazione. Il
provvedimento di espulsione è impugnabile dinanzi al Collegio dei
Probiviri dell’Unione nel termine di quindici giorni dalla sua
comunicazione.
Art. 12 L’U.D.A.I. è
legalmente rappresentata dal Presidente, il quale regola e risolve le
questioni urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 13 Le norme del
presente statuto saranno integrate dal regolamento.
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