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MISURE DI PREVENZIONE Appartenenti ad associazioni mafiose (nei confronti di) confisca
MISURE DI SICUREZZA Misure di sicurezza patrimoniali confisca
Cassazione penale , sez. un., 19 dicembre 2006, n. 57
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MORELLI Francesco - Consigliere -
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere -
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. AGRO' Stefano - rel. Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.C., A.F., Au.Ce.,
A.L., A.R., A.N. e S.
T.;
contro il decreto 1 marzo 2006 della Corte d'Appello di Reggio
Calabria.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò.
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio per nuova deliberazione.
Fatto
1. Con incidente di esecuzione - istanza di revoca del 17 febbraio 2005, A.C., A.F., Au.Ce., A.L., A.R., A.N. e S. T. chiedevano al Tribunale di Reggio Calabria la revoca parziale del provvedimento di confisca di immobili, confisca disposta, con decreto depositato l'8 marzo 1995, nel procedimento di prevenzione a carico di A.M., figlio della S. e fratello degli altri richiedenti.
Sostenevano, quanto a un magazzino, che la confisca era stata deliberata in assenza di previo sequestro e senza che ai richiedenti, proprietari del bene, fosse stata data la possibilità di intervenire nel procedimento e, quanto ad un alloggio di edilizia economica e popolare, che anch'esso era stato confiscato senza un previo sequestro e senza che sussistessero i presupposti della misura di prevenzione, dato che non era stato effettuato alcun raffronto fra i redditi leciti dei soggetti assegnatali - acquirenti ( S.T. e A.R., padre degli altri richiedenti) e il prezzo del riscatto.
2. Il Tribunale, con provvedimento del 6 maggio 2005, respingeva l'istanza di revoca sui rilievi che la mancata partecipazione dei terzi al procedimento di confisca non rileva come vizio del provvedimento; che, pur a prescindere dall'influenza del giudicato su eventuali vizi in procedendo, esisteva un provvedimento di sequestro dell'intero patrimonio aziendale dell' A.; che non risultava provata l'effettiva disponibilità dei beni da parte degli istanti, inerti per ben dieci anni dinanzi alla confisca; che la madre della persona pericolosa, S.T., aveva partecipato al procedimento conclusosi con la confisca; che in ogni modo non venivano prospettati elementi di novità tali da integrare l'ipotesi di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7.
3. Sull'appello dei richiedenti, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con decreto del marzo 2006, dichiarava inammissibile l'impugnazione.
Riteneva, infatti, conformemente a quanto affermato da Cass. sez. 5^, 15 gennaio 2004, n. 5738., P.G. in proc. D'Agata, che la revoca della misura patrimoniale di prevenzione costituita dalla confisca non è prevista dalla legge e che non sarebbe applicabile analogicamente la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, riguardante le misure personali di prevenzione.
4. Contro questa pronunzia gli istanti propongono ricorso in Cassazione.
Nel richiamare l'orientamento interpretativo espresso da Cass. sez. 6^ 17 settembre 2004, n. 46449, Cerchia e altro, denunziano violazione di legge perchè è stata esclusa l'operatività della revoca ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, nonostante si fosse rappresentata una situazione in cui erano inesistenti ab origine i presupposti della confisca (beni di lecita provenienza e di legittima proprietà dei richiedenti).
5. La prima sezione penale di questa Corte, assegnataria del ricorso, rilevato il contrasto giurisprudenziale sul punto dell'applicabilità della revoca prevista dalla L. 27 dicembre 1956, art. 7, n. 1423, alla misura di prevenzione della confisca, su conforme richiesta del Procuratore Generale, disponeva la remissione del procedimento alle Sezioni Unite.
Diritto
1. Come si è esposto in narrativa, le Sezioni Unite, per risolvere il contrasta tuttora perdurante nella giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultime in senso positivo Cass. Sez. 6^, 18 ottobre 2005, n. 44985, Buda e altri, e in senso negativoCass. sez. 1^, 27 giugno 2006, n. 33056, Mandaglio e altri), sono state chiamate a decidere se la misura della confisca di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, sia revocabile ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, al pari delle misure personali di prevenzione.
2. Questa revoca, a una prima lettura della disposizione, appare come atto di ritiro di una misura di prevenzione, su istanza dell'interessato, da parte della stessa autorità che ebbe ad emanarla. Essa suppone l'intervenuta definitività della misura, potendosi altrimenti ottenere la cessazione della sua efficacia attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. sez. 1^, 21 gennaio 2000, Russo); è improntata a discrezionalità ("può"); è condizionata dall'esaurirsi o dal mutamento sopravvenuti della causa originaria ("quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato"); ha pertanto efficacia ex nunc. Ed è in base a questa possibilità senza termine di ritiro che si è osservato come, per le misure di prevenzione cui è applicabile, si debba parlare di un principio di giudicato provvisorio, dato che la preclusione che deriva da un simile giudicato opera sempre rebus sic stantibus e non impedisce una rivalutazione dei presupposti, sulla base di nuove evenienze.
3. Un maggior approfondimento interpretativo dell'art. 7 cit., è tuttavia intervenuto in relazione al dubbio della compatibilità delle misure di prevenzione con l'istituto della revisione contemplato negli art. 629 ss. c.p.p., ferma restando l'esigenza logico - sistematica di coprire anche simili provvedimenti con uno strumento in grado di riparare ad errori giudiziari.
In questa linea, a cominciare da Cass. sez. 1^ 6 marzo 1992, n. 1071, Santapaola, si è valorizzato il valore polisemantico dell'espressione "sia cessata la causa che lo ha determinato" e si è affermato che tale cessazione è riferibile tanto a un fatto sopravvenuto, quanto a una nuova e più attenta valutazione retrospettiva della situazione iniziale.
Con il risultato di ritenere che l'art. 7, comma 2 preveda anche la possibilità di una revoca ex tunc, priva, questa, di ogni connotazione discrezionale e determinata dal riconoscimento, oggi per allora, dell'inesistenza originaria dei presupposti della misura di prevenzione.
Una tale lettura, consacrata dalla decisione delle Sezioni Unite 10 dicembre 1997, Pisco, fa sì che la disposizione in esame svolga, per i partecipanti al procedimento di prevenzione, altrimenti privi di diverso rimedio (e in particolare dell'incidente di esecuzione cfr.
Cass. sez. 6^ 5 novembre 2002, n. 37025, Diana e altro), anche una funzione vicariante quella riservata, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, alla revisione.
La quale ultima, nelle forme di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p., è stata invece ritenuta inapplicabile ai provvedimenti di prevenzione, sempre dalla pronunzia delle Sezioni Unite appena citata.
4. Va poi ancora ricordato, quanto alla confisca disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, che questa, conformemente all'insegnamento di S.U. 3 luglio 1996, P.G. in proc. Simonelli, non è di per sè provvedimento di prevenzione in senso stretto, ma piuttosto sanzione amministrativa di carattere ablatorio, equiparabile alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 cod. pen., comma 2.
Simile sanzione accede comunque a una misura personale di prevenzione ed è applicabile nel relativo procedimento di cui "segue, in linea di massima, le regole" (giurisprudenza uniforme, cfr., da ultima, Cass. sez. 2^, 31 gennaio 2005, n. 19914, P.G. in proc. Bruno e altri).
5. Ora gli argomenti addotti dai fautori della soluzione dell'irrevocabilità della confisca, compiutamente espressi da Cass. sez. 5^, 15 gennaio 2004, n. 5738, P.G. in proc. D'Agata e da ultimo rivisitati dalla già citata Cass. sez. 1^, 27 giugno 2006, n. 33056, Mandaglio e altri, sono in primo luogo di carattere letterale.
Secondo canoni ermeneutici di questo tipo si evidenzia in primo luogo che la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 4, prevede la revoca del sequestro, ma non anche della confisca ("il sequestro è revocato dal Tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che essa ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato poteva disporre direttamente o indirettamente"). Inoltre l'art. 3 ter, anch'esso attinente alle misure di prevenzione reali, nel fare rinvio per il regime delle impugnazioni (in tema, tra l'altro, di confisca e comprensivo, si assume di ogni tipo di gravame) ad altre disposizioni della L. n. 1423 del 1956 (art. 4, commi 8, 9, 10, 11), non richiama l'art. 7 della suddetta legge, che disciplina specificamente l'istituto della revoca.
Si aggiunge, sotto un profilo strutturale, che l'intangibilità della misura troverebbe la sua ragione di essere nel fatto che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza che la dispone, alla confisca consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l'oggetto, con conseguente esaurimento ed irreversibilità della situazione giuridica considerata. Sul piano logico-sistematico viene, infine, sottolineata la differenza dei beni giuridici, la cui tutela è sottesa rispettivamente alle misure di prevenzione personali e reali e la conseguente diversità di ratio ispiratrice, la cui identità giustificherebbe invece il ricorso all'analogia.
6. Tali ragioni non paiono tuttavia risolutive.
Muovendo da quelle di ordine letterale va intanto premesso il rilievo della scarsa affidabilità, quanto meno sotto il profilo della coerenza terminologica, delle formulazioni impiegate in tema di misure di prevenzione, trattandosi di produzione normativa confusa, cresciuta, come ben noto, per accumulazioni successive e sulla spinta di esigenze contingenti.
Ed anzi è proprio questa disordinata successione di interventi che conduce a non caricare di significato (come invece ha fatto Cass. sez. 6^, 3 ottobre 2005, n. 465, Sollima e altri) la circostanza che il legislatore, a seguito dell'introduzione delle misure reali, non abbia contestualmente modificato il tenore dell'art. 7, comma 2, in esame, testualmente riferibile soltanto alle misure personali di cui all'art. 3.
D'altronde, questa omissione, ove si valorizzi l'origine storica della disposizione (dettata quando ancora non esistevano misure reali di prevenzione), può sì leggersi come esclusione della applicabilità della revoca alla confisca. Ma, valorizzando invece il rilievo della norma nell'ambito di un'interpretazione sistematica, può anche leggersi nel senso della superfluità di una espressa menzione della confisca, dato che, come pure si è visto, la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, concepisce questo provvedimento reale come accessorio a quello personale di prevenzione, provvedimento accessorio il cui regime giuridico (comprensivo della revocabilità) è dunque regolato allo stesso modo di quello dettato per il principale.
7. A quanto detto va poi aggiunto che nessuna conclusione in ordine alla revocabilità della confisca può trarsi dall'osservazione che alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 4, si menzioni una revoca soltanto per il sequestro.
Con l'indicare per il sequestro questa forma di ritiro, nonostante l'identità lessicale, ci si riferisce in realtà a un rimedio giuridico eterogeneo rispetto a quello introdotto nella L. n. 1423 del 1956, art. 7.
La revoca della L. n. 575, conseguenza automatica del diniego di una misura personale o del riconoscimento dell'assenza dei presupposti per l'applicazione della confisca, agisce infatti, con pieni risultati ripristinatori, su un provvedimento tuttora in esecuzione e comunque destinato ad esaurirsi con il compimento del procedimento di prevenzione. La revoca della cui operatività si discute riguarda invece (e con diverse e graduate conseguenze) provvedimenti già definitivi, altrimenti destinati a perdurare dopo la conclusione di tale procedimento.
Per dirla con diverse parole, la previsione dell'art. 2 ter, relativa al sequestro, in nessun modo esaurisce le possibilità di ritiro di altri provvedimenti reali e quindi non toglie la possibilità che il legislatore predisponga, sia pure utilizzando un termine eguale, ma che, per ampio spettro semantico, è appropriato a disegnare fenomeni relativamente eterogenei, uno strumento ulteriore e di diversa natura per la cessazione dell'efficacia di misure patrimoniali definitive.
Strumento la cui qualità consiglia una collocazione sistematica separata da quella in cui si prevede la revoca dell'ordine di sequestro.
8. Ancor meno appropriato è poi basarsi sul regime delle impugnazioni delle misure di prevenzione, sia o non sia totalmente esaustivo di ogni possibilità di gravame, per considerare significativo il fatto che, nella parte in cui questo regime ha riguardo alla confisca, non v' è menzione della revoca prevista dall'art. 7, comma 2.
In primo luogo questa revoca, come più volte si è avuto già modo di osservare, è provvedimento di ritiro e non atto conclusivo o procedimento di gravame, sicchè, già per tale ragione, sarebbe stato fuori luogo richiamarla nella parte relativa alle impugnazioni delle misure di prevenzione. Conclusione che deve mantenersi ferma pure con riguardo a quella che si può definire la revoca - revisione, riconosciuta da S.U. 10 dicembre 1997, Pisco, posto che la revisione è nella tradizione processuale strumento straordinario di impugnazione, meritevole quindi di autonoma sede normativa.
9. Un limitato fondamento ha per contro l'obbiezione alla revocabilità tratta dagli esiti irreversibili della confisca, descritti, per la misura di sicurezza omonima, da S.U. 28 gennaio 1998, Maiolo.
Secondo questa pronunzia, la confisca è collocata dalla legge nel novero degli effetti istantaneamente prodotti dalla decisione definitiva che l'ha disposta, effetti cioè non attinenti al rapporto esecutivo, ma conseguenti alla statuizione giudiziale nel momento stesso del passaggio in giudicato della medesima.
Dato dunque simile carattere istantaneo e non permanente (uno actu perficitur), la confisca si connota come irrevocabile, cosa sottolineata da autorevole dottrina anche sulla base della considerazione che la misura in questione rappresenta, in sostanza, una sorta di espropriazione per pubblico interesse, identificato, quest'ultimo, nella generale finalità di prevenzione penale.
Infatti, al provvedimento che la ordina consegue un trasferimento a titolo originario del bene sequestrato nel patrimonio dello Stato.
Con il che si pone un suggello finale a una situazione che deve ritenersi ormai "esaurita".
10. Se simili considerazioni appaiono in sè fuori discussione, sembra tuttavia che per una sorta di equivoco esse siano state trasposte senza distinzioni di sorta nella problematica riguardante la revoca della confisca accessoria a una misura personale di prevenzione, prevista dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2. Più in particolare è vero che l'irreversibile risultato ablatorio, conseguente alla definitività del provvedimento, rende anche la confisca in esame insensibile a successivi mutamenti della situazione che abbiano recato modificazioni alla pericolosità del soggetto inciso o che abbiano addirittura fatto cessare la sua pericolosità.
Risultato questo già derivante dal carattere istantaneo e non permanente di ogni disposizione di confisca in quanto tale, ma nella specie rafforzato dalla natura di sanzione patrimoniale, riconosciuta alla nostra confisca, risposta a una acquisizione illecita di beni, situazione per sua natura insuscettiva di evoluzione (giurisprudenza costante, cfr. ex plurimis Cass. sez. 2^, 28 marzo 1996, n. 1438.
Olivieri).
Non è però egualmente vero che l'irreversibilità dell'ablazione impedisca di accertare, oggi per allora, e nello spazio non precluso dalla definitività del provvedimento, l'originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua emanazione.
Infatti la dimostrazione dell'insussistenza non è tanto diretta a far cessare gli effetti di una confisca legittimamente imposta, quanto a farne palese un vizio d'origine. Talchè, una volta riconosciuta l'invalidità del titolo, la ritenuta irreversibilità dell'ablazione non esclude la possibilità di una restituzione, per determinazione discrezionale della Pubblica Amministrazione, e, quanto meno, provoca l'insorgenza di un obbligo riparatorio della perdita patrimoniale, priva di giustificazione sin dal momento in cui si è verificata.
Di qui dunque la possibilità di una revoca in funzione di revisione, per la persistenza di un concreto interesse e in conformità alla ratio di questo istituto che, al di là di ogni effetto di pratico ripristino, comprende il superamento del degrado sociale, con l'affermazione dell'ingiustizia del provvedimento sanzionatorio.
11. Per rispondere poi all'ultimo argomento contrario alla revocabilità, formulato in considerazione della distinzione tra gli interessi sottesi alle diverse misure di prevenzione, personali o reali, va infine sottolineato che, attraverso la revoca in funzione di revisione, si tratta, come si è appena osservato, di porre rimedio ad un errore giudiziario.
E in vista di questo fine è allora inconferente parlare di eterogeneità degli interessi tutelati, dato che anche la lesione del diritto di proprietà appare quale violazione di bene costituzionalmente protetto, al pari dell'ingiustificata limitazione di libertà. Con la conseguenza che nulla impedisce di ritenere accomunati il regime di revoca delle misure di prevenzione personali a quello reale della confisca, nell'identità dell'interesse a predisporre un mezzo per la riparazione dell'ingiustizia.
Osservazione che mostra ancora come sia priva di fondamento l'opinione di chi ammette una perdita di efficacia ex tunc della confisca solo quale conseguenza secondaria e automatica della revoca della misura personale di prevenzione, per riconosciuta originaria inesistenza della pericolosità del soggetto proposto, ma non su specifica richiesta diretta a questo unico fine e in base alla postulata insussistenza degli altri presupposti della misura (Cass. sez. 6^, 4 giugno 1997, n. 2244, Scuderi).
12. In conclusione, può dunque affermarsi che vi è un'incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca, essendo questa revoca ex nunc ipotizzabile soltanto per le misure di prevenzione di cui è costante l'esecuzione al momento in cui viene avanzata la relativa istanza.
Tale incompatibilità è invece inesistente, quando venga avanzata una richiesta di revoca con effetti ex tunc, in contemplazione di una invalidità genetica del provvedimento.
In questi limiti deve dunque ritenersi applicabile l'art. 7, comma 2, alla misura prevista dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, identificandosi nella revoca in esame un mezzo predisposto dal legislatore per adempiere all'obbligo riparatorio prefigurato dall'art. 24 Cost., u.c..
13. Ci si deve però soffermare ancora su questa revoca, per tornare ad osservare che essa si riferisce ad un provvedimento definitivo.
Carattere, questo, che preclude di rimettere in discussione con l'istanza atti o elementi già considerati nel procedimento di prevenzione o in esso deducibili.
Come correttamente rileva Cass. sez. 6^, 17 settembre 2004, n. 46449, Cerchia e altro, la richiesta di rimozione del provvedimento definitivo deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato.
Gli elementi dedotti saranno diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.
14. In ordine ai limiti soggettivi di esperibilità della revoca, sono legittimati a proporla quanti abbiano partecipato al procedimento di prevenzione o siano stati messi in grado di parteciparvi.
In tal modo simile richiesta non è in tesi proponibile da chi, pur dovendo intervenire perchè formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato, secondo quanto invece prescritto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 5.
In questo caso, l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione dell'inefficacia del provvedimento (esecutivo anche nei confronti del terzo non intervenuto) può e deve farsi valere, secondo pacifica giurisprudenza, mediante il ricorso ad incidente di esecuzione (cfr., da ultima, Cass. sez. 6^, 29 settembre 2005, n. 41195, Cristaldi e altri). Incidente nel quale il terzo formalmente titolare, senza preclusioni derivanti dal procedimento di prevenzione cui non ha partecipato, potrà svolgere le sue deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile.
Rispetto ai terzi di cui non risultava l'appartenenza dei beni, durante il procedimento di prevenzione, il provvedimento di confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede civile (Cass. sez. 6^, 4 giugno 2003, n. 38294, Carotenuto).
15. Applicando ora i principi fin qui esposti al caso di specie, si deve immediatamente rilevare come a torto la Corte d'Appello abbia negato l'ammissibilità della richiesta di revoca della confisca avanzata da S.T., la quale, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 5, era stata parte del procedimento di prevenzione.
La S. infatti intendeva valersi della revoca-revisione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, comma 2, deducendo l'emergere di prove che assumeva mai esaminate e dimostrative dell'inesistenza del presupposto del valore sproporzionato fra i redditi leciti dei soggetti assegnatali - acquirenti ( S.T. e A.R., padre degli altri richiedenti) e il prezzo del riscatto di un alloggio di edilizia economica-popolare, oggetto della misura ablatoria.
16. Nei confronti poi degli altri ricorrenti, non ci si è avveduti che essi, assumendo di non aver mai partecipato al procedimento conclusosi con la confisca, non proponevano un'istanza di revoca di questa, ma un incidente di esecuzione avverso il provvedimento ablatorio, come del resto era anche fatto palese dall'intitolazione della richiesta avanzata al Tribunale, il 17 febbraio 2005.
Di qui la distonia della decisione adottata dalla Corte d'Appello di dichiarare inammissibile una domanda di revoca, in realtà mai proposta, e il precedente errore da parte del Tribunale di ritenere preclusi alcuni temi di prova sulla disponibilità di un bene, perchè privi del carattere di novità rispetto agli elementi considerati e alle valutazioni fatte nel procedimento di prevenzione.
17. Ne deriva l'annullamento del decreto della Corte d'Appello di Reggio Calabria nei confronti di tutti i ricorrenti, con rinvio alla Corte medesima perchè proceda a una nuova deliberazione sulla revoca proposta da S.T., e anche l'annullamento del provvedimento emanato dal Tribunale nel confronti degli A. per una nuova deliberazione del Tribunale medesimo sull'incidente di esecuzione proposto da costoro.
P.Q.M
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per una nuova deliberazione nei confronti di S. T.; annulla inoltre il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria in data 6 maggio 2005 nei confronti degli altri ricorrenti con rinvio allo stesso Tribunale per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2007
Costituzione della Repubblica art. 24
Codice di Procedura Penale art. 666
LS 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 7 L.
LS 31 maggio 1965 n. 575 art. 2 ter L.